Codice disciplinare alunni
Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Aggiornato ai sensi e per gli effetti del DPR n. 235 del 21/11/2007, della NM prot. n. 3602/PO del 31/07/2008, della L. n. 169 del 30/10/2008 e del DPR n.122 del 22/06/09
ARTICOLO 1: PREMESSA
Nell’esercizio dei propri diritti e doveri, il comportamento di ciascun membro della comunità scolastica deve essere corretto e conforme ai fondamentali principi sui quali tale comunità è basata, in primo luogo legalità, rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra tutte le persone che la compongono; al fine di garantire ciò, l’Istituto Argentia ha elaborato il presente Regolamento che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti(DPR n. 249 del 24 giugno 1998) e successive modifiche (DPR n. 235 del 21 Novembre 2007), individua, in riferimento ai doveri elencati dall’art.3 del predetto Statuto e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativoprocedimento.
L’iscrizione all’ITCG Argentia presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento. In particolare i genitori che iscrivono i loro figli all’Argentia accettano il principio del risarcimento dei danni arrecati al patrimonio scolastico dai loro figli, sia minorenni che maggiorenni.
ARTICOLO 2: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e le relative sanzioni valgono per tutte le attività svolte all’interno dei locali della scuola ma anche nelle attività scolastiche programmate al di fuori della scuola e/o dell’orario di lezione (visite, viaggi d’istruzione, assemblee, conferenze, convegni, spettacoli ecc.).
ARTICOLO 3: PRINCIPI GENERALI
La responsabilità disciplinare è personale.
Tutte le sanzioni sono pubbliche, motivate e adottate secondo criteri di efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 249/98 come modificato dal DPR n235/07 e dell’art. 1 co. 1 della L. n. 241/90.
Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
La coesistenza di più infrazioni e/o la presenza di circostanze aggravanti possono comportare l’applicazione di un provvedimento di livello superiore, mentre la presenza di circostanze attenuanti può comportare l’applicazione di un provvedimento di livello inferiore.
Ai fini del co. precedente costituiscono specifiche circostanze aggravanti l’abitualità del comportamento illecito e una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualunque diversità.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità e del rispetto altrui.
Tutti i provvedimenti disciplinari hanno una funzione prevalentemente rieducativa e si propongono di far acquisire agli allievi la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli ad interagire correttamente con gli altri sia all’interno che all’esterno della comunità scolastica.
Ai fini di cui al comma precedente, ferma restando l’incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta (e in caso di voto di condotta inferiore a 6/10, sulla stessa ammissione all’anno successivo) e quindi, ai sensi dell’art.4 comma 2 del DPR n.122/09, sulla determinazione del credito scolastico e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio, deve tenersi in adeguato conto l’eventuale ravvedimento mostrato dall’allievo, sino a giungere all’annullamento dell’incidenza di cui sopra, qualora l’organo che ha irrogato la sanzione, in accordo con il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico, ritenga tale ravvedimento completo e in grado di contribuire efficacemente alla crescita umana e al successo formativo dello stessoallievo.
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del DPR n.122/09 la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio intermedio o finale, può essere effettuata dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249/98 e successive modificazioni), relativamente ai comportamenti previsti dai commi 9 (reati che violino la dignità e il rispetto della persona o pericolosi per l’incolumità personale) e 9-bis (recidiva delle fattispecie precedenti, atti di violenza grave o di gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale) dell’articolo 4 e ai comportamenti che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del suddetto statuto; ai sensi dell’art.7, comma 3, del DPR n.122/09 l’assegnazione del voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati sopra e verbalizzata in sede di scrutinio.
I provvedimenti disciplinari notificati ai destinatari secondo la normativa vigente (art. 3 co. 4 della L. 241/90 e successive modifiche) devono indicare il termine e l’autorità cui è possibile presentare ricorso.
I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti anche in pendenza del procedimento d’impugnazione.
ARTICOLO 4: CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari si dividono come segue:
Richiami verbali annotati sul registro personale deidocenti
Richiami scritti da parte del docente o del DirigenteScolastico
Ammonizioni
Sospensioni
Attività di tipo pedagogico-culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del presente Regolamento e della Nota Ministeriale d’interpretazione autentica del 31/07/08, prot. n.3602/PO
ARTICOLO 5: DIRITTO AD ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI
Lo studente interessato da un provvedimento disciplinare è sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all’organo competente. Nel caso in cui s'ipotizzi una sospensione, l’invito, per gli studenti minorenni, è esteso ai genitori.
ARTICOLO 6: PROVVEDIMENTI DIVERSI DALL’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Le infrazioni di tipo lieve possono comportare, a discrezione dell’organo erogante e tenuto conto delle concrete circostanze (episodicità, motivazioni, ecc.), un richiamo verbale da parte del docente in servizio oppure un richiamo scritto da parte del Professore di cui sopra, del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori; si procede, inoltre, al richiamo scritto ogni volta in cui al richiamo orale non consegua alcun evidente ravvedimento da parte dell’allievo.
Le reiterate infrazioni di tipo lieve e le infrazioni di tipo medio comportano una formale ammonizione da parte del Coordinatore di Classe che agisce in nome e per conto, oltre che del Dirigente Scolastico, della maggioranza del Consiglio di Classe, il cui parere è obbligatorio e vincolante.
Qualora l’infrazione consista nel comportamento di cui alla lettera A2 della tabella infrazioni/sanzioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento, il professore e/o l’Ufficio di Presidenza possono disporre, in aggiunta all’ammonizione (o alla sospensione sino a 5 giorni), l’allontanamento dalla lezione, previa individuazione, all’interno del personale scolastico, di un soggetto in grado di garantire idonea vigilanza sul minore allontanato dall’aula e limitatamente alla durata di tale allontanamento, che non può comunque superare la metà dell’ora di lezione.
Qualora l’infrazione consista nella reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera B1 o nei comportamenti B2, all’ammonizione può aggiungersi la non riammissione a scuola, senza accompagnamento da parte di un familiare in caso di allievo minorenne, senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico in caso di allievo maggiorenne. La predetta sanzione aggiuntiva deve essere specificata nel provvedimento di ammonizione e può ricevere applicazione, limitatamente al necessario accompagnamento a scuola da parte di un familiare, solo a partire dal momento in cui la scuola riceva notizia certa del buon esito della notifica relativa all’ammonizionestessa.
Qualora l’infrazione consista nei comportamenti di cui alle lettere I, L e M , alla sanzione principale (richiamo, ammonizione o sospensione secondo quanto previsto dalla tabella sottostante) si aggiunge l’immediato sequestro dell’apparecchio da parte del docente o di chi accerti l’infrazione, con successiva consegna al Dirigente Scolastico che provvederà a restituirlo personalmente, tramite convocazione ad hoc, agli allievi maggiorenni e ai genitori degli allievi minorenni, dopo un periodo di sequestro ritenuto congruo in base alla gravità e alla reiterazione delle violazioni in oggetto.
ARTICOLO 7: PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Le reiterate infrazioni di tipo medio e le infrazioni di tipo grave comportano la sospensione sino a 5 giorni.
Le reiterate gravi infrazioni e le violazioni molto gravi comportano la sospensione da 5 a 15 giorni a seconda delle concrete circostanze (grado di abitualità, concrete conseguenze, futilità o meno delle motivazioni ecc.).
Tutti i comportamenti che integrino gli estremi di reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana oppure di reati pericolosi per l’incolumità delle persone, anche se non al punto da destare allarme sociale, comportano la sospensione oltre ai 15 giorni, purché siano di gravità tale, in relazione alle caratteristiche della concreta fattispecie, motivazioni, conseguenze ecc., da giustificare una deroga al limite dei 15 giorni. La sospensione di cui sopra, ai sensi della normativa vigente, deve comunque avere una durata definita e commisurata alla gravità del reato o al perdurare della situazione dipericolo.
La reiterazione dei reati di cui al co. precedente ed i reati connotati da violenza o gravità tali da ingenerare un elevato allarme per la sicurezza delle comunità scolastica, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, comportano la sospensione sino alla fine dell’anno scolastico ai sensi della normativa vigente.
Qualora i comportamenti di cui al co. precedente siano di eccezionale gravità e sussista la condizione, già indicata nel co. precedente, dell’impraticabilità degli interventi volti a reinserire l’allievo a scuola in modo proficuo e responsabile, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso distudi.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato, a prescindere dall’eventuale, parallelo, processo civile e/o penale.
Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori ai quindici giorni sono adottate dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata ai Rappresentanti di tutte le componenti scolastiche.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Per rafforzare la valenza educativa della sanzione, l’organo competente deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire la sospensione in attività di valore pedagogico-culturale, anche in favore della comunità scolastica, oppure stabilire che tali attività si aggiungano alla sospensione, limitandone, di norma, la durata. Le attività in favore della comunità scolastica sono quelle che, supportando i servizi offerti dalla scuola, rafforzano nello studente la condivisione del progetto d’istituto e dei valori ad essosottesi.
Le attività di cui sopra sono definite dall’organo erogante che si fa carico di notificarle alla famiglia dello studente minorenne; la mancata accettazione, che può essere espressa anche oralmente, delle attività alternative da parte dello studente maggiorenne o della famiglia dello studente minorenne, comporta l’esecutività del provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, fatta salva l’ipotesi di impugnazione dello stesso da parte degli aventi diritto. L'accettazione di attività alternative al provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica equivale a rinuncia all’eventuale ricorso avverso lo stesso.
In particolare e ferma restando la reciproca fungibilità tra le attività di cui ai commi precedenti, alla luce delle necessità contingenti:
Nell’ipotesi di infrazione C1, D, H, M ed N della tabella infrazioni/sanzioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento, alla sospensione può aggiungersi l’approfondimento di materiale tematico fornito dal Consiglio di Classe con successiva produzione scritta e relazione allaclasse.
Per le infrazioni di cui alla lettera C2 della tabella infrazioni/sanzioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento la sospensione può convertirsi, oltre che nelle attività di cui sopra, in attività di supporto alla vittima disabile nella fruizione degli spazi scolastici e/o in attività di collaborazione con i Docenti nella predisposizione di materiale didattico in favore delle vittime; tali attività possono essere proposte in aggiunta al provvedimento disospensione.
Per le infrazioni E ed F della tabella infrazioni/sanzioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento la sospensione può convertirsi in attività di segreteria e riordino della biblioteca; tali attività possono essere proposte in aggiunta al provvedimento di sospensione.
Per le infrazioni di cui alle lettere G e H della tabella infrazioni/sanzioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento la sospensione può convertirsi in attività di pulizia dei locali della scuola; tali attività possono essere proposte in aggiunta al provvedimento disospensione.
Per tutte le violazioni che provochino danni materiali al patrimonio e all’ambiente scolastico, la sospensione può convertirsi, ai sensi del combinato disposto degli artt.1, co. 2, e 11, co. 1, del presente regolamento, in attività riparatorie in grado di ripristinare la situazione preesistente al comportamento illecito; quando ciò non sia possibile, alla sanzione principale prevista dall’art. 14, tabella infrazioni/sanzioni, del presente regolamento, deve sempre aggiungersi il risarcimento del danno per equivalentepecuniario.
ARTICOLO 8: MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Per le infrazioni sanzionate con richiamo orale il docente, dopo aver permesso all’allievo di esporre le proprie ragioni, si limita a registrare tale richiamo nel proprio registro personale e, se ritenuto opportuno, sul libretto personale dell’allievo.
Per le infrazioni sanzionate con richiamo scritto, il docente in servizio o il Dirigente scolastico - eventualmente attivato dallo stesso docente o dal Coordinatore di Classe – dopo aver permesso all’allievo di esporre le proprie ragioni, rileva la mancanza disciplinare e annota il richiamo sul registro di classe.
Per le infrazioni sanzionate con provvedimenti di ammonizione il Coordinatore di Classe, in nome e per conto del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe, conduce tempestivamente un’inchiesta, mettendo a confronto la versione dei fatti fornita dall’allievo sottoposto a procedimento disciplinare con quella fornita dagli eventuali testimoni e raccogliendo ogni altro eventuale mezzo di prova; nella formale ammonizione, notificata allo studente maggiorenne e alla famiglia degli allievi minorenni, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali non oltre 15 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’episodio integrante gli estremi dell’infrazione contestata, il coordinatore motiva il provvedimento preso, che è conservato agli atti della Segreteria allievi e inserito nel fascicolo personale dello studente sanzionato. Con la predetta notifica del provvedimento sanzionatorio adeguatamente motivato si aprono i termini per l’eventuale impugnazione dello stesso ai sensi dell’art.12 del presente regolamento. La mancata proposizione del ricorso nel termine di 15 giorni determina, ai sensi della normativa vigente e dell’art.12 citato sopra, la conclusione del procedimento disciplinare e l’irrevocabilità del provvedimento adottato.
ARTICOLO 9: MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
Per l’irrogazione di sanzioni consistenti in provvedimenti di allontanamento dalla scuola per periodi non superiori a 15 giorni, il Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata a tutte le componenti della comunità scolastica, è tempestivamente convocato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe suo delegato. Il Coordinatore di Classe provvede contestualmente a notificare allo studente e alla sua famiglia, se minorenne, l’invito a partecipare alla riunione di cui sopra; qualora i genitori dello studente minorenne, tempestivamente avvisati, non si presentino, si dà corso al procedimento disciplinare in loroassenza.
Durante la riunione di cui al co. precedente viene messa a confronto la versione dei fatti fornita dall’allievo sottoposto a procedimento disciplinare con quella fornita dagli eventuali testimoni e viene valutato qualunque altro eventuale mezzo probatorio sia a favore che contro l’allievo stesso.
Tutti i partecipanti alla predetta riunione hanno diritto di intervento e di replica. Hanno diritto di voto i soli docenti membri del Consiglio di Classe. Il diritto di voto viene esercitato in modo palese ma in presenza della sola componentedocente delConsiglio; a tal fine tutti i partecipanti alla riunione diversi dai membri docenti del Consiglio vengono provvisoriamente allontanati dall’aula in cui la riunione in oggetto si svolge.
Per la validità della riunione di cui ai co. precedenti, è richiesta la presenza della metà più uno dei docenti membri del Consiglio, mentre non è richiesta la necessaria presenza dei rappresentanti dei genitori e degli allievi, purché tempestivamente convocati. Il provvedimento disciplinare è validamente adottato col voto favorevole della metà più uno dei votanti; in caso di parità il voto del presidente vale il doppio.
Durante la riunione di cui al co. precedente si deve cercare di realizzare un equo contemperamento tra la necessità di effettuare una ricostruzione della fattispecie oggetto del procedimento quanto più possibile veritiera, completa e trasparente, con la necessità giuridica di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte nella suddetta fattispecie, con particolare riguardo ai dati sensibili di eventuali soggetti esterni rispetto al Consiglio di Classe. La predetta riunione si conclude con l’irrogazione del provvedimento disciplinare ritenuto più congruo alla luce della concreta ricostruzione dei fatti e dei principi esposti negli articoli precedenti, con particolare riguardo alla centralità delle funzione rieducativa della sanzione. Il predetto provvedimento viene immediatamente comunicato all’allievo, ai suoi genitori e ai rappresentanti dei genitori e degli allievi, a tal fine invitati a rientrare nell’aula di svolgimento della riunione da cui erano stati allontanati ai sensi del co. 3 del presente articolo.
Successivamente, il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, dalla data di svolgimento della riunione straordinaria di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Classe motiva per iscritto all’alunno e, nel caso di studente minorenne, alla sua famiglia, il provvedimento adottato, che è conservato agli atti della Segreteria Allievi e inserito nel fascicolo personale dello studente sanzionato. Con la predetta notifica del provvedimento sanzionatorio adeguatamente motivato si aprono i termini per l’eventuale impugnazione dello stesso ai sensi dell’art.12 del presente regolamento. La mancata proposizione del ricorso nel termine di 15 giorni determina, ai sensi della normativa vigente e dell’art.12 citato sopra, la conclusione del procedimento disciplinare e l’irrevocabilità del provvedimento adottato.
Durante il periodo di allontanamento di cui ai commi precedenti il Coordinatore di Classe valuta, insieme al Dirigente Scolastico, ai colleghi del Consiglio di Classe e alla famiglia dell’allievo minorenne, quali modalità adottare per favorire il rientro dello studente sospeso nella comunità scolastica.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Qualora si verifichi l’ipotesi di cui sopra, il procedimento disciplinare a carico dell’allievo prosegue comunque il suo iter, ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. n. 241/90 e successive modifiche, sino a giungere al termine con l’emanazione del provvedimento disciplinare.
ARTICOLO 10: MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI, DI ALLONTANAMENTO SINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E DI ALLONTANAMENTO CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DISTUDI
Per l’irrogazione di sanzioni consistenti in provvedimenti di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, siano esse o meno sino alla fine dell’anno scolastico o tali da escludere l’allievo dallo scrutinio finale o dall’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il Consiglio di Istituto è tempestivamente convocato dal Presidente; il Presidente provvede contestualmente a notificare allo studente e, se minorenne, alla sua famiglia, l’invito a partecipare alla riunione di cui sopra; qualora i genitori dello studente minorenne, tempestivamente avvisati, non si presentino, si dà corso al procedimento disciplinare in loro assenza.
Durante la riunione di cui al co. precedente viene valutato qualunque eventuale mezzo probatorio sia a favore che contro l’allievo stesso. Tutti i partecipanti alla predetta seduta hanno diritto di parola ma solamente i membri del Consiglio d’Istituto hanno diritto di voto; qualora uno dei componenti si trovi in una situazione d’incompatibilità (avendo già deliberato in merito al caso ecc.) o di dovere di astensione (conflitto d’interessi ecc.) non può esercitare il diritto di voto. Il diritto di voto viene esercitato in modo palese.
Per la validità della riunione di cui ai co. precedenti, è richiesta la presenza dei ¾ dei membri del Consiglio mentre non è necessaria la presenza dell’allievo e dei genitori, purché tempestivamente convocati. Il provvedimento disciplinare è validamente adottato col voto favorevole della metà più uno dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
Durante la riunione di cui al co. precedente si deve cercare di realizzare un equo contemperamento tra la necessità di effettuare una ricostruzione della fattispecie oggetto del procedimento quanto più possibile veritiera, completa e trasparente, con la necessità giuridica di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte nella stessa fattispecie, con particolare riguardo ai dati sensibili di eventuali soggetti esterni rispetto al Consiglio di istituto. La predetta riunione si conclude con l’irrogazione del provvedimento disciplinare ritenuto più congruo alla luce della concreta ricostruzione dei fatti e dei principi esposti negli articoli precedenti, con particolare riguardo alla centralità delle funzione rieducativa della sanzione. Il predetto provvedimento viene immediatamente comunicato all’allievo e ai genitori eventualmente presenti.
Successivamente, il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, dalla data di svolgimento della riunione straordinaria di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Classe motiva per iscritto all’alunno e, nel caso di studente minorenne, alla sua famiglia, il provvedimento adottato, che è conservato agli atti della Segreteria Allievi e inserito nel fascicolo personale dello studente sanzionato. Con la predetta notifica del provvedimento sanzionatorio adeguatamente motivato si aprono i termini per l’eventuale impugnazione dello stesso ai sensi dell’art.12 del presente regolamento. La mancata proposizione del ricorso nel termine di 15 giorni determina, ai sensi della normativa vigente e dell’art.12 citato sopra, la conclusione del procedimento disciplinare e l’irrevocabilità del provvedimento adottato.
Le sospensioni che prevedono allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e/o con esclusione dallo scrutinio finale possono essere irrogate, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dei commi 4 e 5, art. 7, del presente regolamento, solamente qualora risultino inesperibili interventi per un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l’anno incorso.
Ai sensi del co. precedente in tutti i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni il Consiglio d’Istituto, insieme ai docenti del Consiglio di Classe, alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo dell’allievo allontanato, volto a permetterne l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Le sospensioni che prevedono l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni o sino alla fine dell’anno scolastico, ma senza esclusione dallo scrutinio finale, non devono comportare automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tali da precludere all’allievo la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio.
In tutti i casi di allontanamento in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Qualora si verifichi l’ipotesi di cui sopra, il procedimento disciplinare a carico dell’allievo prosegue comunque il suo iter, ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L.
n. 241/90 e successive modifiche, sino a giungere al termine con l’emanazione del provvedimento disciplinare.
ARTICOLO 11: NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI
A prescindere dal provvedimento disciplinare adottato, vale sempre il principio del risarcimento del danno materiale arrecato, laddove possibile in forma specifica, sotto forma cioè di ripristino della situazione preesistente alla violazione, altrimenti di tipo pecuniario. Qualora il responsabile o i responsabili non siano individuati, sarà la classe ad assumere l’onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe stessa durante lo svolgimento della sua attività didattica.
Se il danneggiamento riguarda parti comuni (corridoi, servizi ecc.) e non vi siano responsabilità accertate, l’onere della spesa sarà assunto dalle classi che insieme utilizzano i suddetti spazi.
Se i danni riguardano spazi utilizzati da tutti, come l’atrio o l’aula magna, il risarcimento spetta all’intera comunità scolastica.
Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarieriparazioni.
ARTICOLO 12: ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all’organo di garanzia che è la Giunta Esecutiva; l’organo di garanzia viene a tal fine tempestivamente convocato dal Presidente e nel termine perentorio di 10 giorni deve decidere circa la correttezza o meno del procedimento seguito per l’emanazione del provvedimento disciplinare oggetto del ricorso.
Qualora non venga proposto ricorso nel termine perentorio di 15 giorni di cui al co. precedente o l’organo di garanzia non decida entro i 10 giorni previsti dal suddetto comma o il predetto organo valuti corretta la procedura seguita, la sanzione viene confermata. Qualora l’organo di garanzia annulli la sanzione erogata, rimette contestualmente gli atti all’organo competente che ha l’obbligo di riesaminare il caso, annullando il viziorilevato.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, ai sensi del co. 3, art. 5, dello Statuto delle Studentesse degli Studenti, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è a sua volta subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia della Regione Lombardia. L’organo di garanzia della Regione Lombardia deve esprimere il suo parere entro il termine perentorio di 30 giorni, esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti; decorso il predetto termine perentorio senza comunicazione del parere né presentazione di esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere comunque, confermando o annullando la sanzione. In questo secondo caso gli atti sono rinviati all’organo erogante che deve avviare un nuovo procedimento, annullando il viziorilevato.
Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della Giunta esecutiva si rinvia alle unità organizzative allegate al manuale della qualità conservato presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico e presso l’Archivio Qualità.
Relativamente alle infrazioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni la Giunta Esecutiva decide in una composizione integrata dalla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli allievi nel Consiglio della Classe di appartenenza dell’allievo.
La Giunta Esecutiva decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
ARTICOLO 13: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Le presenti norme, costituendo parte integrante del Regolamento d’Istituto, possono essere modificate secondo le modalità previste per le modifiche del suddetto regolamento.
Dei contenuti del presente regolamento studenti e genitori sono informati all’atto dell’iscrizione, il cui procedimento prevede la consegna, da parte della Segretaria Didattica, di una copia del presente regolamento, unitamente alla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità.
ARTICOLO 14: TABELLA INFRAZIONI/SANZIONI
La tabella allegata illustra in modo schematico le infrazioni ed i conseguenti provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.